Sez. L, Sentenza n. 2200 del 30/05/1975 (Rv. 375984 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - RINUNCIA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - RINUNCIA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
La cosiddetta quietanza a saldo rilasciata dal prestatore d'opera, per essere idonea ad integrare gli estremi della rinunzia ed avere, quindi, efficacia ostativa in ordine a un giudizio diretto a far valere ulteriori o residui crediti, non deve essere limitata ad una semplice attestazione da parte del lavoratore dell'unilaterale suo convincimento circa l'esattezza degli emolumenti percepiti - mera attestazione, questa, che, se inficiata da errore, e impugnabile indipendentemente dal rispetto del termine di decadenza di cui all'art 2113 cod civ - ma deve avere la natura negoziale propria della rinuncia: deve comportare, cioe, il consapevole e volontario abbandono, da parte del lavoratore interessato e a favore del proprio datore di lavoro, di un diritto specificamente determinato o, almeno, obbiettivamente determinabile. (Conf 1797/73, mass nn 364764 e 364765).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)