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Sez. L, Sentenza n. 1930 del 17/02/1992 (Rv. 475767 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Revoca - In genere | Stato invalidante successivo accertato nel vigore della sopravvenuta legge n. 222 del 1984 - Rilevanza - Requisito contributivo - Riferimento al quinquennio precedente l'originaria domanda di pensione in sede amministrativa - Ammissibilità - Nuove più onerose disposizioni in tema di detto requisito - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475767-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Revoca - In genere

Nel giudizio promosso per il ripristino della pensione d'invalidità revocata dall'INPS, il giudice, in presenza di uno stato invalidante insorto dopo la revoca di detta pensione e nel vigore della nuova disciplina dell'invalidità pensionabile dettata dalla legge 12 giugno 1984 n. 222, può riconoscere all'assicurato il diritto all'assegno d'invalidità ai sensi di tale legge, ferme peraltro - attesa l'unicità della vicenda del diritto alla prestazione previdenziale, anche quando si articola in successive fasi (compresa quella della revoca) - la necessità di verificare la sussistenza del requisito contributivo con riguardo al quinquennio precedente l'originaria domanda di pensione in sede amministrativa e l'inapplicabilità delle più onerose disposizioni in tema di requisiti contributivi dettate dall'art. 4 della citata legge, le quali riguardano le domande successive all'entrata in vigore della medesima.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)