Sez. 2, Sentenza n. 3105 del 18/12/2007 Cc. (dep. 21/01/2008) Rv. 239294 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Connessione "qualificata" tra delitto aggravato dall'art. 7 L. n. 203 del 1991 e delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. - Insussistenza "ex se".
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
La contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991 con riferimento a delitto diverso da quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. non consente "ex se" di ravvisare la sussistenza del rapporto di connessione "qualificata" con il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., rilevante, ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen., ai fini della retrodatazione del "dies a quo" della custodia cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 7, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)