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Sez. 5, Sentenza n. 49224 del 06/06/2017 Cc. (dep. 26/10/2017) Rv. 271477 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Associazione di tipo mafioso - Tentata estorsione aggravata ex art. 7 legge n. 203 del 1991 - Continuazione e nesso teleologico con conseguente applicazione della disciplina delle contestazioni a catena - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271477-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

In tema di misure cautelari, la continuazione tra reato associativo mafioso e reati-fine, aggravati dalla finalità mafiosa, rilevante, ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen., ai fini della retrodatazione del "dies a quo" della custodia cautelare, si configura solo quando i reati fine sono stati già programmati, quanto meno nelle loro linee essenziali, sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso. (Nella specie, la Corte ha escluso la retrodatazione della misura per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., in relazione a precedente misura emessa per un'estorsione aggravata ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, convertito in legge n. 203 del 1991, commessa successivamente alla costituzione del vincolo associativo genetico).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)