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Sez. 1, Sentenza n. 1489 del 12/06/1964 (Rv. 302125 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE - NOZIONE - NATURA - DECISIONE - IMPUGNABILITA - MEZZI - PERIZIA CONTRATTUALE - NOZIONE - IMPUGNABILITA - MEZZI.*
Stato
decisa il 1964-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302125-01

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE - NOZIONE - NATURA - DECISIONE - IMPUGNABILITA - MEZZI - PERIZIA CONTRATTUALE - NOZIONE - IMPUGNABILITA - MEZZI.*

L'arbitrato irrituale, detto anche libero o improprio, si ha quando le parti, che hanno concluso un contratto o hanno costituito un rapporto giuridico, conferiscono ad una o piu persone di loro fiducia (terzi) il mandato di risolvere amichevolmente, sul piano ed in Forma negoziale, un dissenso o contrasto tra loro insorto, e si obbligano di considerare vincolante ed obbligatoria, come se fosse espressione della loro volonta, la soluzione che verra adottata dagli arbitri. Gli arbitri irrituali, quindi, non esercitano alcuna funzione giurisdizionale (a differenza di quanto avviene nell'arbitrato rituale), ma svolgono un compito di diritto sostanziale, e cioe agiscono nella sfera e con effetti di diritto privatò essi traggono unicamente dal mandato loro conferito la legittimazione ed i poteri per procedere ad un regolamento di interessi altrui (sui temi in conflitto) e per ricollegare alla volonta delle parti il regolamento da essi deliberato con natura ed efficacia di carattere negoziale. Da cio deriva che la decisione degli arbitri irrituali, non essendo una pronuncia di natura giurisdizionale, ne potendo a questa assimilarsi, neppure e soggetta alle impugnazioni stabilite dalla legge (art. 827 e segg. cod proc.civ.) per le sentenze arbitrali, impugnazioni che riguardano unicamente l'arbitrato rituale e la funzione giurisdizionale allo stesso connessa, ma, quale pronuncia di natura essenzialmente negoziale, riconducibile alla volonta delle parti interessate, non puo essere impugnata se non come atto negoziale, e cioe per i motivi che la legge prevede quali cause di nullita o di annullabilita dei contratti (incapacita delle parti, vizi di consenso, violazione del mandato, ecc). Sostanzialmente identica, per quanto attiene alle impugnative, e la disciplina della perizia contrattuale, che si ha quando le parti affidano ad un terzo, in considerazione della sua particolare Competenza tecnica, il compito di svolgere una determinata attivita, diretta ad un accertamento o apprezzamento di natura tecnica, e si impegnano ad accertarne il risultato. Anche la perizia contrattuale, come l'arbitrato irrituale, da luogo ad un rapporto negoziale che e soggetto alle impugnative consentite per i contratti, non gia alla impugnazione prevista per le sentenze arbitrali. (V 1321/63; 2929/62; 1679/62; 185/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)