Sez. 1, Sentenza n. 1285 del 26/04/1968 (Rv. 332840 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - PIANI DI RICOSTRUZIONE- CRITERI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - PIANI DI RICOSTRUZIONE- CRITERI.*
L'art. 9 della legge sui piani di ricostruzione 27 ottobre 1951, n. 1402, non contiene alcun riferimento, in tema d'indennita di espropriazione per pu, alla varia e non uniforme disciplina giuridica dei piani regolatori, ma richiama espressamente l'art.39 della legge fondamentale sull'espropriazione per pu 25 giugno 1865, n 2359, secondo cui l'indennita di espropriazione deve corrispondere al giusto prezzo che l'immobile avrebbe avuto, al momento dell'espropriazione, in una libera contrattazione di compravendita. Pertanto, nella Determinazione dell'indennita di espropriazione non puo tenersi conto della diminuzione o dell'aumento del valore dell'immobile in conseguenza del provvedimento che ha approvato il piano di ricostruzione, salvo che diversamente non sia stabilito (come, ad esempio, nella legge di approvazione del piano regolatore di Roma) con una particolare disposizione. (V. 661-65).*
Riferimenti normativi: Legge 27/10/1951 num. 1402 art. 9, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)