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Sez. U, Sentenza n. 3179 del 21/10/1972 (Rv. 360967 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ESPROPRIAZIONE - INDENNITA - DETERMINAZIONE - VALORE VENALE DEL BENE - RILEVANZA - INFLUENZA DEI VINCOLI DI EDIFICABILITA DEL PIANO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360967-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ESPROPRIAZIONE - INDENNITA - DETERMINAZIONE - VALORE VENALE DEL BENE - RILEVANZA - INFLUENZA DEI VINCOLI DI EDIFICABILITA DEL PIANO - ESCLUSIONE.*

L'indennita per le espropriazioni disposte ai sensi della legge 18 aprile 1962 n 167 (modificata parzialmente dalla legge 21 luglio 1965 n 904) anteriormente all'entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971 n 865, in relazione ai piani delle zone da destinare alla edilizia economica e popolare, va determinata sulla base del valore venale del terreno - quale componente del calcolo da attuare ai sensi della legge 15 gennaio 1885 n 2892 - corrispondente al giusto prezzo che l'immobile avrebbe avuto in regime di libera contrattazione indipendentemente da ogni considerazione di influenza negativa o positiva della previsione del piano sul prezzo medesimo. Il proprietario espropriato, pertanto - analogamente a quanto ritenuto in tema di espropriazioni disposte a norma della legge 27 ottobre 1951 n 1402, sul piano di ricostruzione degli edifici danneggiati dalla guerra - non viene a risentire della diminuzione di valore, e quindi di prezzo, subita dall'immobile per effetto della esclusione o diminuzione di edificabilita disposta dal piano medesimo. (V 2563'70, mass n 348909; 1285'68, mass n 332840; (V 1030'68, mass n 332453).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 167 art. 12 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 904 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)