Sez. 1, Sentenza n. 702 del 02/02/1996 Cc. (dep. 07/03/1996) Rv. 203889 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Permessi premio - Natura giurisdizionale dei relativi procedimenti - Ricorso per cassazione avverso ordinanza pronunciata dal Tribunale di Sorveglianza su reclamo ex art. 30 bis, comma terzo, dell'ord. penitenziario - Ammissibilità.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
Attesa la natura non amministrativa ma giurisdizionale dei procedimenti in materia di permessi-premio ai detenuti (alla stregua anche dei principi - pur non vincolanti - desumibili dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 349/1993 e 225/1995), deve trovare, in detta materia, integrale applicazione la disciplina camerale di cui al combinato disposto degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., con la conseguenza che avverso l'ordinanza pronunciata dal tribunale di sorveglianza, su reclamo proposto ai sensi dello art. 30 bis, comma terzo, richiamato dall'art. 30 ter, penultimo comma, dell'ordinamento penitenziario, deve ritenersi esperibile il ricorso per cassazione (ricorso che, peraltro, la S.C., nella specie, ha poi dichiarato inammissibile per ragioni diverse, inerenti al suo contenuto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 66, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 66, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)