Sez. 2, Sentenza n. 1354 del 29/09/1983 Ud. (dep. 13/02/1984) Rv. 162621 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - RESPONSABILITÀ DEL COMPARTECIPE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - RESPONSABILITÀ DEL COMPARTECIPE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
La responsabilità del compartecipe a norma dell'art. 116 cod. pen. può essere esclusa solo quando il reato diverso e più grave di quello concordato, commesso da altri concorrenti, consiste in un evento atipico, insorto per circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili. Ciò è da escludere quando quel reato si configuri come uno sviluppo di quello meno grave, poiché la volontaria partecipazione a quest'ultimo reato comporta la consapevole accettazione di tutto ciò che costituisce, nell'ordinario svolgersi dei fatti umani, lo sviluppo dell'Azione. (fattispecie: responsabilità del compartecipe, concordato il furto, per il più grave reato di rapina commessa con un'arma, indipendentemente dalla sua conoscenza della presenza dell'arma stessa). (Conf mass n 155435; (Conf mass n 155068 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)