Sez. 1, Sentenza n. 9362 del 11/06/2003 (Rv. 564149 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Status di rifugiato - Ostatività all'emanazione decreto di espulsione - Sussistenza - Ostatività all'esecuzione di tale decreto da parte del questore - Sussistenza - Esclusione.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Il riconoscimento dello "status" di rifugiato può rappresentare una circostanza ostativa e, dunque, un possibile vizio del provvedimento di espulsione, ma non della esecuzione di questo da parte del questore, il quale - come risulta dagli artt. 13 e 14 D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286 - una volta che sia stato emanato il decreto di espulsione, è tenuto senz'altro a darvi corso senza necessità di richiedere alcun altro nulla osta, se non quello previsto per l'ipotesi in cui lo straniero si trovi sottoposto a procedimento penale (art. 13, terzo comma, D.Lgs. cit., come sostituito dalla legge 30 luglio 2002, n. 189).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/07/2002 num. 189 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)