Sez. 1, Sentenza n. 22367 del 25/10/2007 (Rv. 599723 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Revoca del permesso di soggiorno - Conseguente provvedimento di espulsione - Impugnazione davanti al giudice di pace - Contemporanea pendenza di altro procedimento per l'accertamento dello "status" di rifugiato politico - Obbligo di sospensione del procedimento di espulsione - Esclusione - Fattispecie.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di disciplina dell'immigrazione, poiché il provvedimento amministrativo di espulsione dello straniero extracomunitario è obbligatorio e a carattere vincolato, il giudice ordinario è tenuto unicamente a controllare l'esistenza, al momento dell'espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l'emanazione, senza che sia possibile configurare un obbligo di sospensione necessaria del relativo procedimento qualora ne sia pendente un altro nel quale si controverta dell'esistenza dei presupposti idonei a legittimare l'adozione del relativo decreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento del giudice di pace che, in pendenza di altro ricorso volto ad ottenere il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico in favore di straniero al quale era stato revocato il permesso di soggiorno, aveva negato che da tale pendenza dovesse derivare l'obbligo di sospensione del procedimento di espulsione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)