Sez. 1, Sentenza n. 980 del 16/02/1995 Cc. (dep. 15/07/1995) Rv. 202136 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Affidamento in prova al servizio sociale - Mancanza di attività lavorativa dell'istante - Rilevanza.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
Ai fini della concessione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è richiesto che il provvedimento relativo contribuisca alla rieducazione del reo ed assicuri la prevenzione del pericolo della commissione da parte del medesimo di ulteriori reati; ne deriva che importanza non secondaria va riconosciuta alla circostanza che il condannato che aspira alla concessione del beneficio dell'affidamento in prova, nell'affrontare il delicato e particolare momento dell'uscita dal carcere, comportante problemi non semplici e non solamente di ordine psicologico, abbia garantita un'attività lavorativa che lo sostenga anche materialmente nel non facile reinserimento nella società, allontanando da lui qualunque pericolo di reiterazione di atti criminosi. (In applicazione di detto principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale si denunciava il difetto di motivazione del provvedimento presidenziale che aveva rigettato "in limine" l'istanza di concessione della misura alternativa perché non accompagnata dalla specificazione dell'attività lavorativa da svolgersi nel corso della prova).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)