Sez. 2, Sentenza n. 502 del 14/02/1968 (Rv. 331563 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - APPLICABILITA ALLE SOLE PRESTAZIONI GIUDIZIALI - INAPPELLABILITA DELL'ORDINANZA CHE DECIDE L'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - APPLICABILITA ALLE SOLE PRESTAZIONI GIUDIZIALI - INAPPELLABILITA DELL'ORDINANZA CHE DECIDE L'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.*
Lo speciale procedimento, in tema di liquidazione degli onorari e diritti a favore degli avvocati e procuratori, previsto dagli artt. 28, 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, concerne soltanto le prestazioni giudiziali, in riferimento alle quali l'art. 30 della medesima legge stabilisce che non e appellabile l'ordinanza con la quale si conclude l'opposizione proposta avverso l'ingiunzione emessa nello stesso procedimento. (V. 1626-66, massima n. 323226).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)