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Sez. 2, Sentenza n. 1626 del 25/06/1966 (Rv. 323226 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE (ONORARI) - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - OPPOSIZIONE CONTRO DECRETO INGIUNTIVO IN TEMA DI COMPENSI PROFESSIONALI - APPLICAZIONE DELLA CENNATA LEGGE E DECISIONE MEDIANTE ORDINANZA RICORRIBILE IN CASSAZIONE - PRESUPPOSTI - NATURA GIUDIZIALE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI - APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA ORDINARIA E DECISIONE MEDIANTE SENTENZA SOGGETTA AI NORMALI MEZZI DI IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323226-01

AVVOCATO E PROCURATORE (ONORARI) - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - OPPOSIZIONE CONTRO DECRETO INGIUNTIVO IN TEMA DI COMPENSI PROFESSIONALI - APPLICAZIONE DELLA CENNATA LEGGE E DECISIONE MEDIANTE ORDINANZA RICORRIBILE IN CASSAZIONE - PRESUPPOSTI - NATURA GIUDIZIALE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI - APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA ORDINARIA E DECISIONE MEDIANTE SENTENZA SOGGETTA AI NORMALI MEZZI DI IMPUGNAZIONE.*

L'art 30 della legge 13 giugno 1942, n 794, assoggettata al procedimento speciale previsto dall'art 29 della stessa legge l'opposizione a decreto ingiuntivo quando questo riguarda spese, diritti ed onorari relativi a prestazioni giudiziali, e stabilisce che l'opposizione e decisa con ordinanza non impugnabile. In tal caso, il provvedimento che decide l'opposizione, anche se adottato con le forme della sentenza, ha, in relazione alle citate Disposizioni, natura e contenuto di ordinanza, ed e soggetto soltanto a ricorso per Cassazione, a norma dell'art 111 della Costituzione. Qualora, invece, il decreto ingiuntivo opposto riguardi onorari per prestazioni stragiudiziali o giudiziali e stragiudiziali insieme, la norma dell'art 30 suddetto e inapplicabile e la opposizione deve essere trattata con il rito dei comuni giudizi di cognizione e decisa con sentenza soggetta ai normali mezzi di impugnazione. Pertanto, nel caso di impugnazione, mediante appello, di sentenza con cui sia stata decisa l'opposizione proposta, a norma dell'art 645 cod proc civ, avverso decreto ingiuntivo relativo a compensi professionali, per stabilire se il provvedimento impugnato sia da considerarsi ordinanza e non sia percio soggetto al rimedio dell'appello, il giudice investito del gravame deve accertare, anche di ufficio, la natura delle prestazioni cui si riferiscono i richiesti onorari, dipendendo da tale indagine la proponibilita del proposto appello e correlativamente i limiti della potestas decidendi del giudice stesso. (Cfr 373/64).*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)