Sez. 2, Ordinanza n. 13011 del 15/05/2025 (Rv. 675374-01)
TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA TAVOLARE) | Decreto di trasferimento all'aggiudicatario del bene espropriato ex art. 586 c.p.c. - Iscrizione o intavolazione - Efficacia costitutiva - Esclusione - Pignoramenti immobiliari successivi al decreto di trasferimento ed annotati sui libri fondiari prima del decreto stesso - Inefficacia rispetto al decreto - Sussistenza - Conseguenze - Proponibilità da parte degli aggiudicatari dell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.
TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA TAVOLARE)
Nel sistema tavolare l'efficacia costitutiva dell'iscrizione è limitata agli atti negoziali tra vivi (art. 2 del r.d. n. 499 del 1929) e non si estende ai trasferimenti attuati per autorità del giudice, quale è quello che si realizza attraverso il decreto di trasferimento all'aggiudicatario del bene espropriato ai sensi dell'art. 586 c.p.c., cui consegue immediatamente l'effetto traslativo della proprietà. Sono, pertanto, inefficaci i pignoramenti immobiliari successivi al decreto di trasferimento, anche se annotati sui libri fondiari prima del decreto stesso, ed in tal caso gli aggiudicatari sono legittimati a proporre opposizione di terzo in virtù dell'art. 619 c.p.c., vantando un proprio ed autonomo titolo di proprietà che non ha bisogno dell'effetto costitutivo dell'intavolazione.
Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)