Sez. 3, Sentenza n. 9881 del 15/04/2008 (Rv. 602538 - 01)
TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA TAVOLARE) | Decreto di trasferimento all'aggiudicatario del bene espropriato ex art. 586 cod. proc. civ. - Iscrizione o intavolazione - Efficacia costitutiva - Esclusione - Pignoramenti immobiliari successivi al decreto di trasferimento ed annotati sui libri fondiari prima del decreto stesso - Inefficacia rispetto al decreto - Sussistenza - Conseguenze - Proponibilità da parte degli aggiudicatari dell'opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ.
TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA TAVOLARE)
Nel sistema tavolare l'efficacia costitutiva dell'iscrizione è limitata agli atti negoziali tra vivi (art. 2 del r.d. 28 marzo 1929, n. 499) e non si estende ai trasferimenti attuati per autorità del giudice, quale è quello che si realizza attraverso il decreto di trasferimento all'aggiudicatario del bene espropriato ai sensi dell'art. 586 cod. proc. civ., cui consegue immediatamente l'effetto traslativo della proprietà. Sono, pertanto, inefficaci i pignoramenti immobiliari successivi al decreto di trasferimento, anche se annotati sui libri fondiari prima del decreto stesso, ed in tal caso gli aggiudicatari sono legittimati a proporre opposizione di terzo in virtù dell'art. 619 cod. proc. civ., vantando un proprio ed autonomo titolo di proprietà che non ha bisogno dell'effetto costitutivo dell'intavolazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)