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Sez. 1, Sentenza n. 2768 del 20/11/1964 (Rv. 304142 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1964-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/304142-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - ESCLUSIONE.*

Il debito d'imposta di famiglia, che grava su tutti i componenti del nucleo familiare, solidalmente obbligati al pagamento a norma dello art 115 tu. Sulla finanza locale n 1175 del 1931 non puo essere considerato come passivita deducibile dall'asse ereditario, ai fini della applicazione dell'imposta di successione relativa ad uno dei membri del predetto nucleo, e cio anche nel caso che gli altri componenti della famiglia, prima della morte del de cuius, non fossero titolari di redditi propri.*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)