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Sez. 3, Sentenza n. 8222 del 09/04/1980 Ud. (dep. 01/07/1980) Rv. 145763 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - ALTRA CORTE O SEZIONE DELLA STESSA CORTE - FONDAMENTO - VIOLAZIONE - NULLITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1980-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145763-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - ALTRA CORTE O SEZIONE DELLA STESSA CORTE - FONDAMENTO - VIOLAZIONE - NULLITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

La norma di cui all'art 543 cod proc pen, compresa l'ipotesi di cui all'art 543 n 2, e stabilita allo scopo di evitare la incompatibilita prevista dall'art 61 cod proc pen che dovrebbe dare luogo alla procedura di astensione e di ricusazione del giudice e per la quale e vietato al giudice che ha pronunciato o e concorso a pronunciare sentenza in un procedimento di partecipare al giudizio negli ulteriori gradi dello stesso procedimento e di partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento. Poiche tale incompatibilita riguarda il singolo giudice componente l'organo giudicante e non l'organo astrattamente inteso, qualora il giudizio sia rinviato, a norma dell'art 543 n 2 cod proc pen dinanzi ad una Corte d'appello con unica Sezione, tale incompatibilita non sussiste se i giudici che partecipano al giudizio di rinvio non abbiano preso parte al precedente giudizio. Cio e confermato dal fatto che non e prevista alcuna nullita nell'art 543 cod proc pen anche per il caso in cui il rinvio venga disposto per la medesima Corte d'appello anziche per una altra Corte d'appello e per la medesima Sezione anziche per un'altra Sezione della medesima Corte d'appello. (fattispecie in cui la suprema Corte aveva disposto il rinvio ad altra Sezione di una Corte d'appello, nella quale vi era una sola Sezione penale, nell'erronea convinzione che tale Corte fosse composta da piu di una Sezione).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 543 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)