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Sez. U, Sentenza n. 1328 del 14/06/1967 (Rv. 327897 - 01)

IGIENE E SANITA PUBBLICA - FARMACIE - COMMERCIABILITA - FARMACIE LEGITTIME E FARMACIE TOLLERATE - DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1967-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327897-01

IGIENE E SANITA PUBBLICA - FARMACIE - COMMERCIABILITA - FARMACIE LEGITTIME E FARMACIE TOLLERATE - DISCIPLINA.*

La legge del 22 maggio 1913, n.468, innovando il sistema stabilito con la precedente legge del 22 dicembre 1888, n.5849, in base alla quale l'Esercizio farmaceutico era libero, instauro il sistema, tutt'ora vigente, della concessione amministrativa, previo concorso. Peraltro, con le Disposizioni transitorie (artt. 24 e segg.) della legge predetta, si intesero salvaguardare, sia pure temporaneamente, i diritti degli esercenti le farmacie in atto esistenti e di dilazionare nel tempo l'assorbimento di tali farmacie nel nuovo regime. A tal uopo le farmacie esistenti vennero distinte in varie categorie fra le quali le farmacie legittime, contemplate dall'art. 25, e cioe le farmacie autorizzate o autorizzabili secondo le norme anteriori alla legge n.5849 del 1888' e le farmacie legittime, contemplate dall'art. 26 e dalla dottrina qualificate tollerate, ossia le farmacie che, anche aperte dopo la legge n.5849 del 1888 e non autorizzabili secondo le Disposizioni anteriori, non fossero illegittime giusta l'art. 24. Per le farmacie legittime, di cui all'art. 25, e per quelle tollerate, di cui all'art. 26, fu stabilito che potevano rimanere aperte. Tuttavia, mentre nelle farmacie di cui all'art. 25 fu concesso, con l'art. 30, il diritto di libera commerciabilita per 20 anni dalla data di pubblicazione della legge (31 maggio 1913), per le farmacie tollerate non fu emanata nessuna disposizione in tal senso. Per queste ultime la continuazione dell'Esercizio era, dunque, consentita, soltanto ad personam e costituiva un diritto non commerciabile, ne trasmissibile. Venuto a scadere il ventennio, tale regime transitorio e stato protratto con qualche temperamento. In proposito e stato stabilito, con l'art. 15 del R.d. 15 marzo 1934, n.463, e, quindi, con l'art. 369 del T.U. Delle leggi sanitarie, approvato con R.d. 27 luglio 1934, n.1265, che le farmacie legittime, di cui all'art. 25 della legge n.468 del 1913, possono essere trasferite, per una volta soltanto, per atto tra vivi, o per successione, a condizione che il trapasso della farmacia sia fatto a favore di un farmacista iscritto nell'albo professionale, e che, nel caso di successione, il trapasso dalla farmacia puo avvenire anche a favore del figlio o di uno dei figli del titolare premorto, sebbene non farmacista, purche sia avviato agli studi farmaceutici o almeno iscritto all'ultimo anno di scuola media di secondo grado. Con il successivo art.370 del menzionato T.U. E stato poi, stabilito che le farmacie legittime contemplate dall'art.26 della legge 22 maggio 1913, n.478, ossia le farmacie cosiddette tollerate, possono essere trasferite esclusivamente per successione e secondo le Disposizioni prevedute dal precedente articolo, a favore del figlio o di uno dei figli, anche se non farmacista, e, in Mancanza di figli, a favore del coniuge che sia farmacista.*

Riferimenti normativi: Legge 22/05/1913 num. 468 art. 26, Legge 22/05/1913 num. 468 art. 25, Legge 22/05/1913 num. 468 art. 24, Legge 27/07/1934 num. 1265 art. 370, Legge 27/07/1934 num. 1265 art. 369

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)