Sez. L, Sentenza n. 12138 del 03/06/2011 (Rv. 617312 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Calciatori professionisti - Attività lavorativa - Ambito - Attività in comune diverso dalla residenza - Compenso - Natura retributiva - Fondamento - Integrale imponibilità contributiva.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
L'attività lavorativa ordinaria dei calciatori professionisti non concerne soltanto la partecipazione alle gare in cui è impegnata la società di appartenenza, ma anche l'espletamento della preparazione atletica e tecnica (i cosiddetti allenamenti), la quale, essendo funzionale alla vera e propria prestazione agonistica, costituisce anch'essa espletamento della prestazione lavorativa contrattualmente pattuita; l'impianto sportivo normalmente destinato agli allenamenti quotidiani, ancorché situato in comune diverso da quello di residenza, dev'essere considerato quale sede aziendale, al pari di quello dove si svolgono le gare. Ne consegue che la permanenza presso campi di calcio diversi da quello ove sono disputate le gare casalinghe e gli spostamenti necessari per raggiungerli costituiscono per i calciatori interessati (salvo che risultino determinati da fatti occasionali e contingenti) un'immanente modalità di lavoro, ossia un aspetto strutturale della prestazione connesso alla causa tipica del contratto, e il relativo compenso con una somma prefissata non rappresenta un mero rimborso spese ma retribuzione, in quanto diretto a compensare il particolare disagio e la gravosità connessi alla prestazione. Pertanto, le somme corrisposte a tale titolo sono soggette ad integrale imponibilità contributiva, non potendo trovare applicazione "ratione temporis" le minori percentuali di imponibilità stabilite dall'art. 12, secondo capoverso, n. 1), della legge n. 153 del 1969, come interpretato dall'art. 9 ter del d.l. n. 103 del 1991, convertito con mod. nella legge n. 166 del 1991, ovvero dal combinato disposto dell'art. 48, sesto comma, del d.P.R. n. 917 del 1986, e dell'art. 12, secondo comma, della legge n. 153 del 1969, come rispettivamente sostituiti dagli artt. 3 e 6 del d.lgs. n. 314 del 1997.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 9 ter CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 12 com. 2, Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 3, Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)