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Sez. L, Sentenza n. 15360 del 30/10/2002 (Rv. 558133 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ | Cantieristi dipendenti dell'Enel - Indennità di trasferta - Indennità di cantiere - Computabilità al fine del calcolo dell'indennità di anzianità - Presupposti - Assoggettamento a contribuzione previdenziale - Presupposti - Limiti - Natura retributiva - Condizioni - Clausola contrattuale di esclusione della natura retributiva - Validità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558133-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ

Le somme dovute al lavoratore obbligato ad un'attività (anche continuativa) in luoghi variabili e costantemente diversi dalla sede aziendale - rientranti nel dovuto per indennità di trasferta o di indennità di cantiere - che, anche se per una parte, sono soggette a contribuzione previdenziale (art. 9 ter del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modifiche nella legge 1 giugno 1991, n. 166, applicabile retroattivamente ex art. 4 quater, D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito nella legge 17 marzo 1993, n. 63), non possono assumere, sul piano contrattuale ed al fine della determinazione dell'indennità di anzianita, natura non retributiva e, sia pure nella citata misura, costituiscono una componente della base per il calcolo contrattuale di quest'ultima indennità. La clausola del contratto collettivo di lavoro che qualifica siffatto compenso come non retributivo, ovvero prevede un rimborso spese quale compenso di un'attività che costituisce un aspetto strutturale della prestazione, connesso alla causa del contratto, è nulla e ad essa è applicabile l'art. 1419, cod. civ., in quanto realizza una elusione di una norma inderogabile (art. 2121, cod civ., nel testo vigente anteriormente alla legge 29 maggio 1982, n. 297), sicché la clausola, in caso di ambiguità, deve essere interpretata ex art. 1367, cod. civ., in modo da escludere che realizzi un tale effetto (Fattispecie riguardante le indennità di trasferta e di cantiere corrisposte ai cosiddetti "cantieristi" Enel, anteriore al D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 9 ter CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1993 num. 6 art. 4 quater CORTE COST., Legge 17/03/1993 num. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)