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Sez. 2, Sentenza n. 4856 del 24/04/1993 (Rv. 482027 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Azioni giudiziarie - Rappresentanza giudiziale del condominio - Legittimazione dell'amministratore - In genere | Azioni reali contro terzi a tutela delle cose comuni - Previa autorizzazione da parte dell'assemblea - Necessità.
Stato
decisa il 1993-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482027-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Azioni giudiziarie - Rappresentanza giudiziale del condominio - Legittimazione dell'amministratore - In genere

Le azioni reali nei confronti dei terzi, a difesa dei diritti dei condomini sulle parti comuni di un edificio (nella specie, azione di revindica), tendono a statuizioni relative alla titolarità ed al contenuto dei diritti medesimi ed, esulando, pertanto, dall'ambito degli atti meramente conservativi (art. 1130 n. 4 cod. civ.), possono essere proposte dall'amministratore del condominio solo se regolarmente autorizzato dall'assemblea, ai sensi dell'art. 1131 cod. civ., con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'art. 1136 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)