Sez. 2, Sentenza n. 840 del 28/01/1998 (Rv. 512000 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE | Azione per il riconoscimento dei diritti dei condomini su un locale - Legittimazione ad agire dell'amministratore - Esclusione - Autorizzazione dell'assemblea di condominio - Necessità.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE
L'amministratore di condominio non è legittimato ad agire per il riconoscimento dei diritti dei condomini su un locale, proponendo, sostanzialmente, un'azione di revindica dell'immobile nei confronti del terzo che assume di averlo validamente acquistato, contestandone la natura di bene condominiale come rimedio conservativo, rientrante nei normali poteri dell'amministratore, avendo invece natura reale a contenuto equivalente all'azione di revindica, la cui proposizione deve essere autorizzata dall'assemblea condominiale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)