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Sez. 2, Sentenza n. 11626 del 26/10/1992 (Rv. 479145 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - A più parti | Esecuzione mediante consegna di una sola copia - Inesistenza della notifica - Rinnovazione della notifica ex art. 291 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479145-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - A più parti

La notifica dell'impugnazione a più parti eseguita mediante consegna di una sola copia è giuridicamente inesistente è non già affetta solo da nullità, in quanto essendo arbitrario riconoscere utili effetti nei confronti di uno piuttosto che di un altro destinatario dell'atto, si verifica l'incertezza assoluta circa l'identità della parte contro la quale l'impugnazione è diretta, restando in tale situazione esclusa la possibilità di disporre la rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ. potendo essere sanata per rinnovazione disposta dal giudice soltanto la nullità della notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)