diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2371 del 11/03/1994 (Rv. 485668 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - A più parti | Mediante consegna di una sola copia - Inesistenza della notificazione - Configurabilità - Costituzione o attività difensiva delle parti o di alcune di esse nel termine per impugnare - Effetti - Rimozione del vizio "ex nunc" - Conseguenze - Costituzione o attività difensiva nel detto termine di alcuna soltanto delle parti - Integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ. - Necessità - Limiti - Cause scindibili - Disciplina ex art. 332 cod. proc. civ. - Operatività.
Stato
decisa il 1994-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485668-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - A più parti

Posto che la notifica dell'impugnazione a più parti presso un unico procuratore eseguita mediante consegna di una sola copia, è giuridicamente inesistente, la costituzione delle parti, o di alcune di esse, od il compimento da parte delle stesse, di attività processuale difensiva, (come, nel procedimento di cassazione, la presentazione del controricorso) vale a rimuovere l'impedimento alla valida ed efficace instaurazione del rapporto processuale, con effetto "ex nunc", cioè dal giorno della costituzione o da quello del compimento dell'attività difensiva; con la conseguenza che, allorché la costituzione o le dette attività difensive abbiano avuto luogo dopo la scadenza del termine per impugnare, non valgono ad impedire le conseguenze della già verificata decadenza dall'impugnazione; diversamente, allorché le stesse siano state poste in essere anteriormente alla scadenza del termine per proporre l'impugnazione, la conseguente sanatoria comporta che, nel caso in cui le dette attività siano state compiute soltanto da alcune delle parti si deve procedere nei confronti delle altre all'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., salva, per l'ipotesi di cause scindibili, l'applicazione dell'art. 332 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)