Sez. 5, Sentenza n. 5335 del 16/03/1999 Ud. (dep. 27/04/1999) Rv. 213178 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Interruzione - Procedimento pretorile - Decreto di citazione - Perfezionamento dell'atto - Indicazione della data dell'udienza - Necessità - diversa prassi - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
Nei procedimenti pretorili il decreto di citazione a giudizio interrompe la prescrizione dalla data della sua emissione, che deve individuarsi in quella in cui l'atto si è perfezionato con la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste, secondo quanto prevede l'art. 555, comma 1, lett. h) del codice di rito. In forza di tale principio, tuttavia, dovendo il P.M. prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, richiedere al pretore l'indicazione della data dell'udienza dibattimentale da indicare sul provvedimento, non può dirsi che un decreto di citazione a giudizio esista prima dell'indicazione di tale data, anche perché non sarebbe concepibile, logicamente prima che giuridicamente, un decreto di citazione privo dell'indicazione del luogo e della data della comparizione intimata al destinatario. (Nella fattispecie la Corte ha sottolineato che non ha rilievo il fatto che nella prassi i pubblici ministeri sottoscrivano il relativo modulo prima che esso sia riempito con l'indicazione della data di comparizione. Infatti, quand'anche volesse ritenersi che una tale sottoscrizione segni l'avvio di una formazione progressiva del decreto l'efficacia interruttiva del termine di prescrizione, non potrebbe che essere riferita al decreto già formato e, quindi, completo in tutti i suoi elementi).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 160, Legge 28/05/1931 num. 602 art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)