Sez. 1, Sentenza n. 3991 del 17/12/1969 (Rv. 344458 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DI REGISTRAZIONE - REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA - SOGGEZIONE ALLA DISCIPLINA DELLE SPESE DEL GIUDIZIO - COMPENSAZIONE DELLE SPESE - ONERE DELLA TASSA DI REGISTRO - RIPARTIZIONE IN PROPORZIONE DELLA RISPETTIVA SOCCOMBENZA - ESCLUSIONE - INCIDENZA SULLA PARTE CHE L'HA CORRISPOSTA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DI REGISTRAZIONE - REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA - SOGGEZIONE ALLA DISCIPLINA DELLE SPESE DEL GIUDIZIO - COMPENSAZIONE DELLE SPESE - ONERE DELLA TASSA DI REGISTRO - RIPARTIZIONE IN PROPORZIONE DELLA RISPETTIVA SOCCOMBENZA - ESCLUSIONE - INCIDENZA SULLA PARTE CHE L'HA CORRISPOSTA.*
Fra le spese di lite debbono comprendersi anche quelle conseguenti alla sentenza conclusiva del giudizio, e quindi anche le spese relative alla tassa giudiziale di registro sulla sentenza. Tale tassa - corrisposta per il servizio pubblico dell'amministrazione della giustizia - trovando la sua causa immediata nella lite, non puo che seguire le sorti delle spese che ad essa si ricollegano, ed il relativo Onere non puo non essere assoggettato alla stessa disciplina. Ne, qualora per la reciproca soccombenza delle parti la sentenza abbia disposto la compensazione delle spese giudiziali, la spesa incorsa da una parte per il pagamento di detta tassa va ripartita in proporzione delle rispettive soccombenze, giacche con la compensazione ogni parte tiene per se l'Onere delle spese comunque anticipate o pagate, con esclusione di ogni possibilita di recupero. (V 1290-68, massima n 332857 1421-67, massima n 328053 1450-60 1085-56).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)