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Sez. 3, Sentenza n. 87 del 07/01/1980 (Rv. 403461 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DI REGISTRAZIONE - SENTENZA CONTENENTE PRONUNCIA DI COMPENSAZIONE TOTALE DELLE SPESE - SPESE DI REGISTRAZIONE - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA - RIPARTIZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403461-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DI REGISTRAZIONE - SENTENZA CONTENENTE PRONUNCIA DI COMPENSAZIONE TOTALE DELLE SPESE - SPESE DI REGISTRAZIONE - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA - RIPARTIZIONE - CRITERI.*

Il principio che tra le spese di lite debbono comprendersi anche quelle conseguenti alla sentenza, e, quindi, anche quelle di registrazione della medesima, non puo essere invocato nel caso in cui il giudice abbia disposto la compensazione delle spese giudiziali. Pertanto, le spese di registrazione della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese giudiziali non ricadono fra quelle oggetto di detta compensazione, con la conseguenza di restare a carico di chi l'abbia erogata, ma, nel caso di compensazione totale, vanno accreditate all'erogante in ragione della meta, in applicazione della normativa tributaria, che prevede l'Obbligo solidale del pagamento a carico delle parti del processo, con diritto di regresso nei rapporti interni, e nel rispetto della disposizione dell'ultimo comma dello art 1298 cod civ, secondo cui le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente. (V 925/69, mass n 339323; (V 1421/67, mass n 328053; (contra 3991/69, mass n 344458).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1298, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 93 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 55 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)