Sez. L, Sentenza n. 2287 del 25/02/1993 (Rv. 481088 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare | Immutabilità della causa di licenziamento contestato - Funzione - Attribuibilità di nuovi fatti - Divieto - Limiti - Fattispecie.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare
L'immutabilità - volta a garantire la possibilità di difesa del dipendente - della causa di licenziamento contestata preclude (ai fini della verifica della legittimità dello stesso licenziamento) l'attribuibilità al lavoratore di nuovi fatti, salvo che questi configurino circostanze confermative dell'addebito già contestato. (Nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva ritenuto preclusi - in relazione al licenziamento di una cassiera fondato sulla mancata registrazione di cassa di due vendite e sul mancato rilascio del relativo scontrino fiscale - la deduzione e l'accertamento dell'ulteriore e diverso fatto costituito dall'incasso e dall'appropriazione delle somme non registrate).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)