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Sez. L, Sentenza n. 6988 del 16/07/1998 (Rv. 517280 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Principio di immutabilità delle contestazioni - Aspetto ontologico e aspetto funzionale - Nozione - Immutazione del titolo dell'illecito originariamente contestato - Preclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517280-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Il criterio attraverso il quale è dato stabilire se le nuove deduzioni del datore di lavoro a sostegno delle sue determinazioni nell'esercizio del potere disciplinare siano precluse dall'operatività del principio di immutabilità della contestazione si snoda in un duplice profilo applicativo, l'uno di tipo ontologico, l'altro di tipo funzionale. Sotto il primo aspetto si deve considerare ravvisabile una modificazione sostanziale dell'originaria contestazione quando le circostanze nuove si configurano come elementi integrativi di una fattispecie astratta di illecito disciplinare prevista in una norma diversa rispetto alla quale sarebbero, invece, insufficienti i fatti originariamente contestati, sicché ne deriva una sorta di "progressione" nell'illecito stesso, con necessario assorbimento della diversa e meno grave fattispecie cui tali fatti risultino autonomamente riconducibili. Il secondo - e correlato - aspetto implica che una deduzione tardiva è compatibile con le garanzie del diritto di difesa che il procedimento disciplinare mira ad assicurare al lavoratore incolpato (il cui fondamentale rilievo è stato più volte riconosciuto dalla Corte costituzionale v. sent. nn. 204 del 1982, 427 del 1989 e 364 del 1991), soltanto quando riguarda circostanze prive di valore identificativo della fattispecie; essa, invece, deve considerarsi preclusa quando si risolve in una immutazione del titolo dell'illecito. (Nella specie l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva ritenuto preclusa - in relazione al licenziamento fondato sull'avvenuta utilizzazione di un computer aziendale per la redazione di documenti estranei all'azienda e che, una volta stampati, occupavano 23 fogli - l'ulteriore e diversa deduzione di atti di concorrenza sleale derivante dalla destinazione dei suddetti documenti ad una impresa concorrente).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)