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Sez. L, Sentenza n. 16339 del 04/08/2015 (Rv. 636348 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA | Contratto a termine - Deduzione del datore di lavoro di risoluzione del rapporto per mutuo consenso - Natura - Domanda riconvenzionale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636348-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA

In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, la deduzione, da parte del datore di lavoro convenuto per l'accertamento della conversione del rapporto a tempo indeterminato per l'illegittima apposizione del termine, che il rapporto si è risolto per mutuo consenso non integra domanda riconvenzionale in quanto non finalizzata ad ottenere un provvedimento positivo, sfavorevole al lavoratore, ma, semplicemente, il rigetto della sua domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)