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Sez. L - , Sentenza n. 23586 del 28/09/2018 (Rv. 650542 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER MUTUO CONSENSO - IN GENERE | Contratto di lavoro a termine - Risoluzione per mutuo consenso - Eccezione in senso stretto - Esclusione - Accertamento d'ufficio - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650542-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER MUTUO CONSENSO - IN GENERE

La risoluzione consensuale del contratto non costituisce oggetto di eccezione in senso stretto, essendo lo scioglimento per mutuo consenso un fatto oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale, desumibile dalla volontà in tal senso manifestata, anche tacitamente, dalle parti, che può essere accertato d'ufficio dal giudice anche in sede di legittimità, ove non vi sia necessità di effettuare indagini di fatto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rilevato lo scioglimento per mutuo consenso di un contratto di lavoro a tempo determinato, sulla base dell'ampio intervallo temporale tra la scadenza del contratto e la data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio, nonché del fatto, riconosciuto dal lavoratore nel corso dell'interrogatorio libero, dello svolgimento "medio tempore" di un'altra attività lavorativa).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 com. 2 lett. E, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)