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Sez. 4, Sentenza n. 7172 del 23/02/1988 Ud. (dep. 20/06/1988) Rv. 178635 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - IN GENERE - PRESENTAZIONE DEI MOTIVI PRIMA DEL DEPOSITO DELLA SENTENZA - DEDUZIONE DI VIZI DELLA MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME.*
Stato
decisa il 1988-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178635-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - IN GENERE - PRESENTAZIONE DEI MOTIVI PRIMA DEL DEPOSITO DELLA SENTENZA - DEDUZIONE DI VIZI DELLA MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME.*

I motivi del ricorso per Cassazione, con i quali si denuncia un preteso difetto di motivazione, presuppongono la conoscenza e, quindi, l'avvenuto deposito, della sentenza medesima. È, pertanto, inammissibile il ricorso per Cassazione con cui si censura una motivazione prima del deposito della sentenza. (Conf mass n 173228).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)