Sez. 2, Sentenza n. 6264 del 17/12/1985 Ud. (dep. 26/06/1986) Rv. 173228 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - DEPOSITO DELLA SENTENZA GRAVATA - NECESSITÀ - PRETESO CONTRASTO CON LA POSSIBILITÀ DEI MOTIVI CONTESTUALI ALLA DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - DEPOSITO DELLA SENTENZA GRAVATA - NECESSITÀ - PRETESO CONTRASTO CON LA POSSIBILITÀ DEI MOTIVI CONTESTUALI ALLA DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
I motivi del ricorso per Cassazione, con i quali si denunci un preteso difetto di motivazione della sentenza impugnata, presuppongono la conoscenza e, quindi, l'avvenuto deposito della sentenza medesima; tale principio non contrasta con la disposizione che prevede la presentazione dei motivi contestualmente alla dichiarazione di impugnazione, in quanto tale facoltà non è esclusa, indipendentemente dalle ragioni delle censure, qualora il ricorso venga proposto successivamente al deposito della sentenza e deve ritenersi, invece, limitata - con esclusione della possibilità di dedurre vizi attinenti alla motivazione - quando, per la inesistenza, nella realtà giuridica della motivazione della sentenza, non è possibile riferire a tale parte della pronuncia, con motivi anteriori al suo deposito, la pretesa sussistenza di vizi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)