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Sez. 1, Sentenza n. 6760 del 06/04/2004 (Rv. 571886 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - RADIO E TELEVISIONE - IN GENERE | Legge n. 223 del 1990 - Illecito amministrativo di cui all'art. 15, comma decimo - Configurazione dello stesso come illecito di pericolo astratto o concreto - Individuazione in relazione ai singoli divieti specificamente posti dalla citata disposizione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571886-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - RADIO E TELEVISIONE - IN GENERE

In tema di disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, l'art. 15, comma decimo, della legge 6 agosto 1990, n. 223, imponendo il divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, prevede un illecito amministrativo di pericolo concreto o effettivo, con la conseguenza che, ai fini dell'integrazione dell'illecito, è richiesta l'effettiva sussistenza del pericolo stesso, desumibile da specifiche e rilevanti circostanze della fattispecie concreta (ad esempio, oggetto, contenuto, orario e/o modalità di trasmissione del programma). Diversamente, il citato art. 15, comma decimo, là dove vieta, in particolare, la trasmissione di programmi che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, o che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità, configura un illecito amministrativo di pericolo presunto o astratto.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1990 num. 223 art. 15 com. 10 CORTE COST., Costituzione art. 31, Legge 27/05/1991 num. 176 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)