Sez. 1, Sentenza n. 17284 del 25/08/2005 (Rv. 582824 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - RADIO E TELEVISIONE - IN GENERE | Legge n. 223 del 1990 (art. 15, decimo comma) - Trasmissioni pornografiche - Illecito di pericolo presunto o astratto - Conseguenze - Orario e contesto della trasmissione - Irrilevanza - Contrasto con la Costituzione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - RADIO E TELEVISIONE - IN GENERE
In tema di disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, l'art. 15, decimo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223 configura la violazione del divieto di trasmissione di programmi contenenti scene pornografiche come un illecito amministrativo di pericolo presunto o astratto, giacché, secondo la previsione legislativa, alla realizzazione della condotta vietata si accompagna, tipicamente o generalmente, la messa in pericolo del bene protetto, il buon costume, che il legislatore, ponendo il divieto assoluto di trasmissione di programmi aventi quel contenuto, ha inteso incondizionatamente tutelare. Ne consegue che la trasmissione contenente scene pornografiche non cessa di essere illecita per il solo fatto che essa vanga mandata in onda al di fuori della fascia oraria protetta o anche nel cuore della notte. Né la detta configurazione dell'illecito in questione come di pericolo astratto o presunto si pone in contrasto con la Costituzione, ove si consideri che, essendo le trasmissioni televisive destinate ad entrare nelle case degli spettatori in modo libero e senza filtri, non appare affatto irragionevole che la valutazione di illiceità di determinati contenuti venga operata in linea generale e preventiva dal legislatore, a prescindere, cioè, dall'orario in cui avvenga la trasmissione stessa ovvero dalla riconoscibilità di una determinata trasmissione come avente un contenuto specifico. (Nella specie, l'illecito contestato si riferiva alla trasmissione - in un contesto di pubblicizzazione di linee telefoniche "hot line" a mezzo di "spots" pubblicitari ciclici in ore notturne - di immagini raffiguranti particolari rapporti intimi lascivi tra donne; la S.C., enunciando il principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito, che aveva rigettato l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione).
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1990 num. 223 art. 15 com. 10 CORTE COST., Costituzione art. 21, Costituzione art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)