Sez. L, Sentenza n. 11215 del 06/11/1998 (Rv. 520462 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - FERIE ED ALTRI CONGEDI | Periodo feriale - Retribuzione - Determinazione - Computabilità dei ratei di mensilità aggiuntive - Criteri - Riferimento alla disciplina collettiva applicabile - Necessità.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - FERIE ED ALTRI CONGEDI
Con riguardo al rapporto di lavoro del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, la determinazione della retribuzione dovuta per il periodo di congedo annuale (con riferimento alla computabilità o meno in essa dei ratei delle mensilità aggiuntive) va risolta alla stregua della disciplina collettiva applicabile, attesa l'insussistenza nell'ordinamento di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione e tenuto conto che - al pari degli art. 36 cost. e 2109 cod. civ., i quali si limitano a stabilire che le ferie devono essere retribuite - l'art. 22 all. A) al R.D. n. 148 del 1931, pur affermando il diritto degli agenti ad "un congedo ordinario con stipendio o paga ed indennità fisse", in sostanza rimette alla disciplina collettiva - alla quale, ai sensi dell'art. 1 R.D citato, spetta la determinazione delle voci suindicate - l'individuazione degli elementi inclusi nella retribuzione per il periodo feriale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Costituzione art. 36, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)