Sez. L, Sentenza n. 295 del 12/01/2000 (Rv. 532812 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - FERIE ED ALTRI CONGEDI | Periodo feriale - Retribuzione - Determinazione - Criteri - Riferimento alla disciplina collettiva applicabile - Necessità - Fattispecie relativa al c.c.n.l. 12 marzo 1980.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - FERIE ED ALTRI CONGEDI
In armonia con l'inesistenza di un principio di onnicomprensività della retribuzione, l'art. 22 dell'Allegato A) al R.D. n. 148 del 1931, nello stabilire per il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri che le ferie devono essere compensate con stipendio o paga ed indennità fisse, rinvia per la determinazione di tali voci all'art. 1 dello stesso decreto, secondo cui gli stipendi, le paghe ed ogni altra indennità fissa o temporanea sono stabiliti dall'autonomia collettiva, e quindi alle concrete previsioni dei contratti collettivi, ai quali è lasciata possibilità di determinazione anche dall'art. 36 della Costituzione che si limita a disporre che le ferie devono essere retribuite (nella specie la S.C. ha cassato la decisione di merito che, traendo argomento dal citato art. 22, aveva ritenuto la computabilità nella retribuzione feriale della tredicesima e quattordicesima mensilità ed aveva escluso la derogabilità di tale ritenuta previsione da parte del c.c.n.l. 12 marzo 1980).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Costituzione art. 36, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 22, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)