Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26264 del 06/12/2011 (Rv. 620667 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Termine ex art. 5, comma 4, della legge n. 117 del 1988 in tema di responsabilità civile dei magistrati - Carattere ordinatorio - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE
Nel procedimento concernente la responsabilità civile dei magistrati, il termine di cui all'art. 5, comma 4, della legge 13 aprile 1988, n. 117 - relativo al deposito del provvedimento che la corte di appello deve pronunciare sul reclamo avverso la decisione del tribunale di inammissibilità della domanda risarcitoria e fissato in quaranta giorni dalla proposizione di detto reclamo - ha carattere meramente ordinatorio, ai sensi dell'art. 152, secondo comma, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)