Sez. 1, Sentenza n. 4682 del 08/05/1998 (Rv. 515267 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Termine ex art. 5 della legge 117 del 1988 in tema di responsabilità civile dei magistrati - Carattere ordinatorio - Configurabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE
Il termine di cui all'art. 5, comma quarto, della legge n. 117 del 1988 in tema di responsabilità civile dei magistrati (quaranta giorni dalla proposizione del reclamo per il deposito del provvedimento della Corte di appello) deve ritenersi meramente ordinatorio, giusto il principio generale, desumibile dall'art. 152 cod. proc. civ., secondo il quale i termini processuali non espressamente dichiarati perentori dalla legge o dal giudice debbono considerarsi meramente ordinatori.
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)