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Sez. 3, Sentenza n. 6843 del 28/04/1995 Ud. (dep. 14/06/1995) Rv. 201782 - 01

Finanze e tributi - In genere | Reati tributari - Accertamento degli uffici finanziari - Determinazione di ricavi e di imposte - Valore di prova in sede penale - Esclusione - Elementi di fatto posti a base dell'accertamento - Valore di prova - Possibilità - Condizione: adeguata motivazione del giudice - Sentenza basata sulle mere valutazioni degli uffici finanziari - Violazione dell'obbligo di motivazione - Fattispecie: reato ex art. 1, primo comma della legge n. 516/1982.
Stato
decisa il 1995-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201782-01

Finanze e tributi - In genere

In materia di reati tributari, l'accertamento degli uffici finanziari in ordine alla determinazione dei ricavi e delle imposte non costituisce prova in sede penale. Tale valore può essere, invece, attribuito agli elementi di fatto posti a base dell'accertamento stesso, che il giudice può recepire nella sentenza, dando adeguata ragione del loro utilizzo. Pertanto, non adempie all'obbligo di motivazione il giudice che si affidi alle sole valutazioni operate dagli uffici finanziari. (Fattispecie relativa al reato ex art. 1, primo comma della legge 7 agosto 1982, n. 516).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 556 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 556 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 art. 1 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)