Sez. 3, Sentenza n. 1904 del 21/12/1999 Ud. (dep. 21/02/2000) Rv. 215694 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie - Ricorso da parte della G.d F. per l'accertamento delle omissioni alla valutazione delle percentuali di ricarico - Accertamento induttivo da parte dell'ufficio finanziario - Responsabilità penale - Possibilità di ricavarla dai detti elementi - Legittimità - Condizioni.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Il giudice può legittimamente fondare il proprio convincimento, in tema di responsabilità dell'imputato per omessa annotazione di ricavi, sia sull'informativa della G.d F. che abbia fatto riferimento a percentuali di ricarico attraverso una indagine sui dati mercato, che sull'accertamento induttivo dell'imponibile operato dall'ufficio finanziario quando la contabilità imposta dalla legge non sia stata tenuta regolarmente. Ciò a condizione che il giudice non si limiti a constatarne l'esistenza e non faccia apodittico richiamo agli elementi in esso evidenziati, ma proceda a specifica, autonoma valutazione degli elementi nello stesso descritti comparandoli con quelli eventualmente acquisiti aliunde.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1982 num. 516 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)