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Sez. 6, Sentenza n. 22035 del 23/05/2012 Cc. (dep. 07/06/2012) Rv. 252882 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Termine di fase - Dichiarazione di incompetenza - Computo - "Dies a quo" - Dal provvedimento che dispone la trasmissione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2012-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252882-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

Nel caso di misura cautelare emessa da giudice incompetente, il termine di fase della custodia cautelare comincia a decorrere dalla data di emissione del provvedimento che dispone la trasmissione degli atti al giudice competente e non dal momento in cui viene emessa la nuova misura cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)