Sez. 6, Sentenza n. 25713 del 17/05/2016 Cc. (dep. 21/06/2016) Rv. 267069 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Fermo di indiziato di delitto - Termine di fase - Dichiarazione di incompetenza - Computo - "Dies a quo" - Provvedimento che dispone la trasmissione degli atti.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
Nel caso di misura cautelare emessa da giudice incompetente all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, il termine di fase della custodia cautelare comincia a decorrere dalla data di emissione del provvedimento che dispone la trasmissione degli atti al giudice competente e non da quello di esecuzione del fermo o dell'arresto, o da quello in cui viene emessa la nuova misura cautelare ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Cod. Pen. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)