Sez. 1, Sentenza n. 4393 del 04/07/1986 (Rv. 447152 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DEL CONIUGE OBBLIGATO AL PAGAMENTO DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO - ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ AL CONIUGE SUPERSTITE - ESTENSIONE AI PEREQUAMENTI AUTOMATICI DELLA PENSIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DEL CONIUGE OBBLIGATO AL PAGAMENTO DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO - ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ AL CONIUGE SUPERSTITE - ESTENSIONE AI PEREQUAMENTI AUTOMATICI DELLA PENSIONE.*
In ipotesi di decesso del coniuge obbligato al pagamento del cosiddetto assegno di divorzio di cui all'art. 5 della legge n. 898 del 1970, l'attribuzione ex art. 9 della legge cit. (nel testo introdotto dalla legge n. 436 del 1978) della pensione di reversibilità (o di quota di essa) in favore del coniuge divorziato superstite, attribuzione che - disposta dal tribunale - può sempre essere soggetta a revisione qualora sopravvengano giustificati motivi (art. 9 cit.), non deve intendersi destinata a rimanere immutata, ma comprende anche i successivi perequamenti automatici della pensione stessa, che hanno essenzialmente la funzione di adeguare l'importo del trattamento pensionistico alle variazioni del potere d'acquisto della moneta. (V 5411/82, mass n 423178).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)