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Sez. 2, Sentenza n. 585 del 21/02/1968 (Rv. 331708 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI COSTITUTIVI DEL RAPPORTO - DEL PARENTE - RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO IN CONCRETO - NECESSITA - ONERE DELLA PROVA.*
Stato
decisa il 1968-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331708-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI COSTITUTIVI DEL RAPPORTO - DEL PARENTE - RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO IN CONCRETO - NECESSITA - ONERE DELLA PROVA.*

Alla Mancanza della prova certa dell'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato non puo supplire la mera presunzione di gratuita concernente la prestazione di lavoro eseguita da una persona legata da rapporto di parentela e convivente col capo famiglia, titolare della azienda nella quale il lavoro sia svolto, perche tale presunzione e iuris tantum, e non avendo carattere assoluto, la sua corrispondenza alla realta deve essere accertata in relazione al singolo caso concreto, secondo le particolari circostanze o modalita di prestazione della attivita lavorativa, delle quali ovviamente deve fornire la prova chi ne abbia per legge l'Onere (art. 2697 cod.civ.), quando ne sia controversa l'oggettiva esistenza. (Conf., nelle prime due parti, 1799-66, massima n. 323515).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2097, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)