Sez. 2, Sentenza n. 1799 del 08/07/1966 (Rv. 323515 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI COSTITUTIVI DEL RAPPORTO - DEL PARENTE - RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO IN CONCRETO - NECESSITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI COSTITUTIVI DEL RAPPORTO - DEL PARENTE - RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO IN CONCRETO - NECESSITA.*
Le prestazioni di lavoro rese tra persone conviventi, legate da rapporti di parentela, si presumono gratuite e fatte 'benevolentiae vel affectionis causà , cosicche, di regola, e da escludersi, in tali casi, un rapporto di lavoro. Tuttavia, tale principio non ha carattere assoluto e la sua corrispondenza alla realta dev'essere accertata caso per caso, in relazione alle singole fattispecie, con rigorosa motivazione. Non puo ravvisarsi un rapporto di lavoro ove una determinata attivita, se pure oggettivamente configurabile quale prestazione di lavoro, non sia espletata con spirito di subordinazione (come puo avvenire tra parenti conviventi) e non in vista di adeguata retribuzione, ma soltanto in omaggio a principi di ordine morale o in considerazione dei vantaggi che si traggono o si spera di trarre dalla collaborazione. (fattispecie in tema di riconoscimento del diritto all'Assicurazione obbligatoria). (Cfr 2311/62; 2570/61; 3659/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)