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Sez. 1, Sentenza n. 2213 del 09/04/1982 (Rv. 420081 - 01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ - ATTO DI RINUNZIA DEL CANDIDATO AI RICORSI PROPOSTI AL T.A.R. PER L'ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI EMESSI DAL SINDACO - NOTIFICAZIONE ANTERIORE ALLA CONSULTAZIONE POPOLARE ED ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI - ELEGGIBILITÀ ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE - INCOMPATIBILITÀ EX ART. 3 N. 4 DELLA LEGGE N. 154 DEL 1981 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420081-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ - ATTO DI RINUNZIA DEL CANDIDATO AI RICORSI PROPOSTI AL T.A.R. PER L'ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI EMESSI DAL SINDACO - NOTIFICAZIONE ANTERIORE ALLA CONSULTAZIONE POPOLARE ED ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI - ELEGGIBILITÀ ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE - INCOMPATIBILITÀ EX ART. 3 N. 4 DELLA LEGGE N. 154 DEL 1981 - ESCLUSIONE.*

Poiché a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 aprile 1981 n. 154 (nuove norme in tema di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale e comunale), applicabile anche ai giudizi in corso, perché si verifichi la causa di incompatibilità prevista dall'art. 3 n. 4 della citata legge è necessario che il candidato eletto abbia la qualità di parte in un procedimento civile o amministrativo nei confronti della regione, della provincia o del comune, è eleggibile alla carica di consigliere comunale il candidato che, al momento della consultazione elettorale e della proclamazione degli eletti, aveva notificato al comune l'atto di rinunzia ai ricorsi proposti al tribunale amministrativo regionale per l'annullamento dei provvedimenti amministrativi emessi dal sindaco, in quanto, ai sensi dell'art. 46 R.d. 17 agosto 1907 n. 642, applicabile anche nei giudizi innanzi ai T.A.R. in virtù del rinvio contenuto nell'art. 19 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, la rinunzia al ricorso è operativa anche senza l'accettazione della controparte e si perfeziona con la semplice notificazione a quest'ultima.*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1907 num. 642 art. 46, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 15 com. 6 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 19 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 com. 4 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)