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Sez. 1, Sentenza n. 690 del 04/02/1986 (Rv. 444250 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ - INCOMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE EX ART. 3 N. 4 DELLA LEGGE N. 154 DEL 1981 - CESSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444250-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ - INCOMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE EX ART. 3 N. 4 DELLA LEGGE N. 154 DEL 1981 - CESSAZIONE - CONDIZIONI.*

La situazione di incompatibilità alla carica di consigliere comunale, prevista dall'art. 3 n. 4 della legge 23 aprile 1981 n. 154 nei confronti di colui che sia parte di un procedimento civile od amministrativo con l'amministrazione - in quanto correlata ad una "lite" effettivamente "pendente" e non anche, come nella precedente legislazione, ad una lite meramente potenziale - viene conseguentemente meno ove l'eletto rinunzi al ricorso proposto contro provvedimenti dell'amministrazione municipale, prima della delibera di convalida dell'elezione (a prescindere dall'accettazione di detta amministrazione e dalla formale pronuncia di Estinzione del relativo procedimento) ovvero non si configura quando, anteriormente all'inizio della lite, il consiglio comunale neghi la ratifica della delibera della giunta, con cui sia stata promossa Azione contro l'eligendo. (V 7154/83, mass n 431759; (V 2213/82, mass n 420081; (V 5815/81, mass n 416533; (V 6341/80, mass n 410083).*

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)