Sez. 6, Sentenza n. 2326 del 17/12/1997 Ud. (dep. 23/02/1998) Rv. 209963 - 01
REATI MILITARI - IN GENERE | Ufficiali in congedo - Classificazione contenuta nella l. 10 aprile 1954 n. 113 - Incidenza sull'applicabilità della legge penale militare - Esclusione - Applicazione della legge penale militare agli ufficiali in congedo collocati in ausiliaria solo nei casi espressamente previsti - Necessità - Fattispecie: esclusione della configurabilità del reato di collusione a carico di un ufficiale della Guardia di Finanza collocato in ausiliaria che svolga funzione di ispettore presso il S.E.C.I.T.
REATI MILITARI - IN GENERE
Ai fini dell'applicazione del codice penale militare di pace l'ufficiale collocato in ausiliaria è a tutti gli effetti un ufficiale in congedo e ad esso le norme penali militari sono applicabili nei limiti stabiliti dall'art. 7 del cod. pen. mil. pace ove non ricorrano le condizioni eccezionali previste dai precedenti artt. 5 e 6 (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha ritenuto che lo stato di congedo degli ufficiali in ausiliaria fosse confermato anche dal contenuto della l.10 aprile 1954 n. 113 ed ha escluso che L'ufficiale della Guardia di Finanza collocato in ausiliaria che svolga funzioni di ispettore del S.E.C.I.T. possa rispondere del reato di collusione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 6, Cod. Pen. Mil. Pace art. 7, Legge 10/04/1954 num. 113 art. 3, Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)